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Segnalazione di condotte illecite (Whistleblower)

Legge n. 190/2012 e Legge n. 179/2017

La legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, con l’inserimento dell’art. 54 bis nel d.lgs. N. 165/2001 ha introdotto la disciplina per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower). Inoltre l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Con la legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"  si è inteso aggiornare e rafforzare la disciplina per la tutela, riformulando l’art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001.

 
 

Cosa significa whistleblower?

Il whistleblower (termine anglosassone che signifca “soffiare il fischietto”) è il dipendente che durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sia venuto a conoscenza di presunti fatti illeciti e/o irregolarità avvenuti sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo ad un’autorità che possa intervenire in tal senso.
Il whistleblower, segnalando eventuali problemi o pericoli all’ente di appartenenza svolge un ruolo di interesse pubblico. Le informazioni rilevanti sono solo quelle che riguardano comportamenti, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.

 

Comunichiamo attraverso il "Key code"

 

Cosa POSSIAMO fare

 

Cosa NON POSSIAMO fare

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale in base alla normativa attualmente vigente:


 
 (291.87 KB)Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti - Whistleblower (291.87 KB).
 (165.7 KB)Delibera di adozione del regolamento (165.7 KB).
Leggi la nota informativa.
 (59.53 KB)Informazione per la Privacy (59.53 KB).
 

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