La legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, con l’inserimento dell’art. 54 bis nel d.lgs. N. 165/2001 ha introdotto la disciplina per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower). Inoltre l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Con la legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" si è inteso aggiornare e rafforzare la disciplina per la tutela, riformulando l’art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001.
Il whistleblower (termine anglosassone che signifca “soffiare il fischietto”) è il dipendente che durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sia venuto a conoscenza di presunti fatti illeciti e/o irregolarità avvenuti sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo ad un’autorità che possa intervenire in tal senso.
Il whistleblower, segnalando eventuali problemi o pericoli all’ente di appartenenza svolge un ruolo di interesse pubblico. Le informazioni rilevanti sono solo quelle che riguardano comportamenti, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale in base alla normativa attualmente vigente: