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Segnalazione di condotte illecite (Whistleblower)

Legge n. 190/2012 e Legge n. 179/2017

La legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, con l’inserimento dell’art. 54 bis nel d.lgs. N. 165/2001 ha introdotto la disciplina per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower). Inoltre l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Con la legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"  si è inteso aggiornare e rafforzare la disciplina per la tutela, riformulando l’art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001.

 
 

Cosa significa whistleblower?

Il whistleblower (termine anglosassone che signifca “soffiare il fischietto”) è il dipendente che durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sia venuto a conoscenza di presunti fatti illeciti e/o irregolarità avvenuti sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo ad un’autorità che possa intervenire in tal senso.
Il whistleblower, segnalando eventuali problemi o pericoli all’ente di appartenenza svolge un ruolo di interesse pubblico. Le informazioni rilevanti sono solo quelle che riguardano comportamenti, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.

 

Comunichiamo attraverso il "Key code"

  • Il portale aziendale del whistleblowing utilizza la tecnologia opensource Globaleaks che è ritenuta dagli esperti fra le più efficaci a livello mondiale in termini di sicurezza.
  • Registrando la segnalazione sul portale si otterrà un codice identificativo univoco di 16 cifre (key code).
  • Tale codice dovrà essere utilizzato per dialogare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale in modo spersonalizzato sul sito aziendale del whistleblowing e per essere costantemente informati sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
  • Tale codice deve essere conservato con cura, in quanto, in caso di smarrimento, non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
 

Cosa POSSIAMO fare

  • L'attività di vigilanza anticorruzione si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
  • Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione ANAC n. 6/2015, in un'ottica di prevenzione della corruzione, può disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Autorità giudiziaria, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza
 

Cosa NON POSSIAMO fare

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale in base alla normativa attualmente vigente:

  • NON tutela diritti e interessi individuali
  • NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime
  • NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia
  • NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante
  • NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati

 
 

Per segnalare un illecito:

Ultima Modifica: 12/07/2023
 
 
 
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