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Incompatibilità con incarichi politici

L'art. 12 del D.Lgs 39/2013 fissa il regime delle incompatibilità tra incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e cariche in organi di indirizzo politico. 
Fra le diverse incompatibilità previste con gli incarichi nel governo nazionale, a livello regionale gli incarichi dirigenziali sono incompatibili con

  • la carica di componente della giunta o del consiglio dellaregione interessata;
  • la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  • la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

A livello provinciale o comunale gli incarichi dirigenziali sono incompatibili con

  • la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia,
  • la carica di componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione  della medesima regione.

In generale l'incompatibilità e inconferibilità si applica alle strutture complesse e alle strutture semplici dipartimentali.
Per la sola dirigenza medica la Civit (Autorità nazionale in materia di Anticorruzione - ora ANAC), con Deliberazione n. 58 del 15/07/2013, ritiene che la materia dell'incompatibilità e inconferibilità non trovi applicazione al personale medico cd. di staff (professional, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica), mentre debba essere invece applicata ai dirigenti di struttura semplice (e ovviamente di struttura complessa).
Con un distinguo che si riporta testualmente: "per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per l'applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile, tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3 e art. 15 D.Lgs. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale ed amministrativa".
Nel caso in cui, in relazione all'incarico dirigenziale ricoperto ed all'espletando mandato politico, sia dunque ravvisabile incompatibilità, l'art. 19 dello stesso D.Lgs 39/2013 prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, a meno che il dirigente non faccia venir meno la causa dell'incompatibilità stessa. Restano ferme, invece, le disposizioni che prevedono la possibilità di collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.
A tal proposito, l'art. 81 del D.Lgs 267/2000(T.U. Enti Locali), stabilisce che gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2 , che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato. In alternativa, il dipendente può chiedere di essere assegnato ad altro incarico (anche solo per la durata del mandato), tenendo anche conto dell'ambito territoriale dello stesso, purché l'attività politica svolta non ne pregiudichi comunque l'imparzialità e il buon andamento.
Ai fini di dette valutazioni, che la legge pone in capo al dirigente responsabile in linea gerarchica, si tenga presente che il dipendente pubblico, nell'espletamento dell'attività lavorativa, deve altresì astenersi in caso di "conflitto di interesse, anche potenziale di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quello derivante dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, ecc." .
Qualora, invece, tra il mandato politico e il tipo di incarico dirigenziale ricoperto vi sia compatibilità in osservanza dei principi sopra riportati, il dipendente ha diritto di usufruire dei permessi di cui all'art. 79 del D.Lgs. 267/2000.

Ultima Modifica: 12/07/2023
 
 
 
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