Da dicembre 2016 con il D. Lgs. 97 è entrato in vigore per tutte le Pubbliche Amministrazioni il c.d. FOIA (Freedom of Information Act), strumento, già usato in molti Paesi stranieri, che consente una trasparenza pressoché totale della Pubblica Amministrazione.
Attualmente, il nostro ordinamento giuridico prevede le seguenti tipologie di accesso:
Accesso agli atti (o documentale) : è il "classico" diritto degli interessati di accedere ai documenti amministrativi" esercitabile da debba far valere un interesse giuridicamente rilevante collegato al documento oggetto dell'accesso. Accesso civico : è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione abbia omesso di pubblicare sul sito aziendale "Amministrazione Trasparente".
Accesso civico generalizzato : è il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, con i soli limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
L'istanza, che deve identificare i dati, documenti e le informazioni, e non richiede motivazione, deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza, anche in via telematica, all'indirizzo mail cagarelli.monica@policlinico.mo.it.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
Di seguito sono elencati gli elementi distintivi di ciascuna tipologia di accesso
Accesso agli atti o documentale |
Accesso civico |
Accesso civico generalizzato |
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Normativa di riferimento |
L. 241/1990, art. 22 e ss. |
D. Lgs. 33/2013, art. 5, co. 1 |
D. Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2 |
Chi può richiedere l'accesso |
LIMITATO ai soggetti ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso |
ILLIMITATO |
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chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato |
ILLIMITATO |
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chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato |
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Oggetto dell'accesso |
Documenti amministrativi |
Documenti, informazioni e dati |
Documenti, informazioni e dati |
Limiti oggettivi della richiesta |
LIMITATO |
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sono accessibili tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 24 della L. n. 241/90. |
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Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. |
LIMITATO |
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ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione sul sito aziendale Amministrazione Trasparente |
Sono accessibili i dati e i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013. |
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Motivazione della richiesta |
Necessaria |
Non necessaria |
Non necessaria |
A chi indirizzare la richiesta |
alla struttura aziendale competente per la formazione e/o la detenzione del documento |
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
a) alla struttura aziendale che detiene i dati, le informazioni o i documenti; |
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; |
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c) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) |
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Esercizio del diritto di opposizione da parte di eventuali controinteressati |
Si |
No |
Si |
Tutela in caso di rifiuto o inerzia |
Superiore gerarchico del detentore del dato |
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); |
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); |
- nel caso in cui dati/documenti richiesti siano detenuti dal RPCT: Direttore Amministrativo |
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A chi rivolgersi per la tutela giurisdizionale |
TAR |
TAR |
TAR |
Come inviare la richiesta
Qualsiasi sia la tipologia di richiesta di accesso esercitata, essa può essere presentata all'Azienda - utilizzando l'apposita modulistica sotto riportata tramite consegna diretta presso uno degli Uffici URP aziendali, sottoscrivendo l'istanza in presenza del dipendente addetto; oppure tramite spedizione con servizio postale, fax, PEC o posta elettronica, allegando copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità del richiedente.
Costi
La richiesta è gratuita. L'esame dei documenti è gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura. Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico è gratuito. Il rilascio di dati e documenti in formato cartaceo è subordinato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo . NB: La corresponsione dei costi di ricerca e visura non è prevista per l'accesso civico generalizzato.
Termini Per tutte le tipologie di accesso i relativi procedimenti devono concludersi nel termine di trenta giorni dall'arrivo della richiesta (fa fede la data di protocollo), con provvedimento espresso e motivato e comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di notifica della istanza al controinteressato, per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione) ovvero, nel caso di accesso civico generalizzato, qualora il RCPT richieda un parere al Garante per la protezione dei dati personali.
Accoglimento dell'istanza In caso di accoglimento, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso specifico di istanza di accesso civico, l'Azienda provvede a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente i dati, le informazioni o i documenti richiesti oggetto di pubblicazione obbligatoria e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Laddove la richiesta di accesso sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Aziendaè tenuta a darne comunicazione anche a quest'ultimo.
Come raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), questa Azienda ha predisposto il c.d. Registro degli accessi, contenente informazioni relative a tutte le richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) pervenute a ciascun servizio/struttura aziendale.
L'aggiornamento e la relativa pubblicazione avvengono semestralmente. Il Registro degli accessi contiene le seguenti informazioni:
· la data di arrivo della richiesta
· la tipologia di accesso
· la struttura competente
· l'oggetto dell'istanza, con oscuramento dei dati personali eventualmente presenti
· l'esito (accoglimento totale o parziale, diniego totale o parziale, differimento...)
· la data del provvedimento di risposta
· la sintesi della motivazione del provvedimento di risposta
Oltre ad essere funzionale al monitoraggio che ANAC intende svolgere sulle richieste di accesso (in particolare di quello c.d. generalizzato) pervenute alle pubbliche amministrazioni, la pubblicazione del Registro degli accessi costituisce uno strumento di semplificazione delle attività di tutte le PP.AA., che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni viene consentito l'accesso.