Con la busta paga di gennaio 2025 viene data applicazione alla Legge di bilancio 2025 come da dettagli seguenti.
E’ variato il calcolo dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Le nuove aliquote sono riportate nella tabella seguente
Reddito complessivo |
Aliquota IRPEF 2025 |
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per il reddito complessivo fino a 28.000 euro |
23% di aliquota |
per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
35% di aliquota |
per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro |
43% di aliquota |
L’AUU è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS, su richiesta dell’interessato, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta.
Spetta, quindi, a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti di reddito e ha un importo commisurato all’ISEE.
Tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio. L’erogazione della prestazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori.
Dal 1° Marzo 2022, dunque, non vengono più erogati in busta paga:
poiché sono stati sostituiti dall’Assegno unico universale (AUU).
La domanda (corredate o meno di ISEE) deve essere presentata all’INPS, tramite una delle seguenti modalità:
- per le lavoratrici madri di 3 o più figli resta valido, per gli anni 2025 e 2026, il riconoscimento di un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali (nel limite annuo massimo di euro 3.000, mensile di euro 250) fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo
- per le lavoratrici madri di 2 figli si resta in attesa della circolare INPS che indicherà le modalità attuative della nuova norma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo
Dal 2025 vengono introdotte due disposizioni in relazione all’ammontare del reddito complessivo fino a 20.000 euro e fino a 40.000
1) La prima disposizione riguarda il reddito complessivo fino a 20.000 euro
2) La seconda disposizione riguarda il reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000
Reddito complessivo fino a 20.000 euro
Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) con un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro viene riconosciuto un bonus, che non concorre alla formazione del reddito,
determinato con le regole indicate nella tabella seguente
Reddito di lavoro dipendente
-fino a 8.500 euro di reddito, aliquota al 7,1 %
- oltre gli 8.500 euro e fino a 15.000 euro di reddito, aliquota al 5,3 %
- oltre i 15.000 euro di reddito,aliquota al 4,8 %
l beneficio fiscale è rappresentato sostanzialmente da un bonus fiscale escluso da tassazione.
Reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000
Per i titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro viene riconosciuta una “ulteriore detrazione” determinata con le regole indicate nella tabella seguente
Reddito di lavoro dipendente
-oltre i 20.000 euro e fino ai 32.000 euro di reddito1.000 euro di detrazione
-oltre i 32.000 euro e fino ai 40.000 euro di reddito1.000 euro x ((40.000 – reddito complessivo) / 8.000
I benefici sopra riportati non sono applicabili ai lavoratori assimilati.
Le voci stipendiali dedicate al nuovo bonus e nuova detrazione sono:
Cod. voce 72990 – BONUS FISCALE L.207/2024
Cod. voce 72991 – BONUS FISCALE L.207/2024 CONGUAGLIO
Cod. voce 72992 – ULTERIORE DETRAZIONE L.207/2024
In fase di conguaglio l’AOU verificherà la spettanza del beneficio, procedendo all’eventuale recupero in caso di superamento delle soglie di reddito. Qualora il conguaglio a debito dovesse superare i 60 euro si procede al recupero in 10 rate, compresa quella del conguaglio.
Le detrazioni per carichi di famiglia, previste dall’art. 12 del Tuir, sono state rimodulate dal 2025 sotto diversi aspetti:
- per i figli fiscalmente a carico sono riconosciute solo per quelli di età compresa tra i 21 e i 29 anni. Oltre i 30 anni le detrazioni sono limitate ai figli fiscalmente a carico disabili ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992;
- l’ambito soggettivo degli altri familiari a carico circoscrivendone il perimetro nell’ambito degli “ascendenti” che convivono con il contribuente (i soggetti da cui il contribuente discende art. 536 c.c. ovvero i genitori, i nonni, i bisnonni ecc.);
- le detrazioni per famigliari a carico residenti all’estero non sono più riconosciute per i contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea.
Dal 2025 non rientrano più le seguenti persone di cui all’art. 433 del c.c.:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)